OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSTIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL’APERTO E IN PARTICOLARE NELLE AREE MERCATALI ED IN OCCASIONE DI EVENTI LEGATI AL NATALE. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
[Sintesi]
IL SINDACO DISPONE
L’obbligo di indossare, nei luoghi all’aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone, nelle seguenti aree ed in occasione di particolari manifestazioni:
Nelle aree ove si svolge il mercato nel giorno di mercoledì e del sabato durante l’orario di svolgimento;
Nelle aree antistanti i plessi scolastici in occasione dell’ingressi ed uscita alunni;
Nell’area fiera in occasione della manifestazione denominata “mercatino sotto l’albero 2021” durante l’orario di svolgimento;
In Via Giovenzana, Manzoni, Mameli, P.za Mazzini, Via Cavour.
Negli spazi aperti non inseriti nella presente ordinanza, è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando comunque assembramenti.
Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione dell’Ordinanza allegata.