Separazione e divorzio consensuali

Ultimo aggiornamento: 09:04, 6 Sep 23
 

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi.

Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in base alla casistica) e presentarla all’Ufficiale di Stato Civile, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità.

L’Ufficio fisserà un appuntamento per la sottoscrizione dell’accordo di separazione/divorzio consensuale, nonché per concordare la data di conferma dell’accordo medesimo, che avverrà non prima di 30 giorni.

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16.00.

Modalità di inoltro:

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Dichiarazione sostitutiva di notorietà figlio maggiorenne (.rtf)

Dichiarazione sostitutiva di notorietà figlio maggiorenne

 
 

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