L’art. 157 del codice civile prevede la possibilità, per i coniugi separati, di riconciliarsi.
I coniugi dovranno rendere una dichiarazione di riconciliazione e presentarla, unitamente alla copia fotostatica dei documenti di identità, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l’atto di matrimonio è iscritto o trascritto, indicando, nel contempo, la data in cui è avvenuta la riconciliazione.
Modalità di inoltro:
L’Ufficio fisserà un appuntamento per la sottoscrizione dell’atto di stato civile contenente la trascrizione della dichiarazione di riconciliazione.