Riconciliazione

Ultimo aggiornamento: 15:26, 4 Feb 21
 

L’art. 157 del codice civile prevede la possibilità, per i coniugi separati, di riconciliarsi.

I coniugi  dovranno rendere una dichiarazione di riconciliazione e presentarla, unitamente alla copia fotostatica dei documenti di identità, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l’atto di matrimonio è iscritto o trascritto, indicando, nel contempo, la data in cui è avvenuta la riconciliazione.

Modalità di inoltro:

  • Personalmente, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, negli orari di apertura al pubblico consultabili nel sito;
  • via  e_mail  protocollo.casatenovo@legalmail.it

L’Ufficio fisserà un appuntamento per la sottoscrizione dell’atto di stato civile contenente la trascrizione della dichiarazione di riconciliazione.

 

Dichiarazione di riconciliazione

 
 

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