La documentazione prescritta per la pubblicazione di matrimonio è acquisita direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile.
I cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia devono presentare l'attestazione di "nulla osta", rilasciata dal Consolato e/o dall'Ambasciata del Paese di origine (art. 116 C.C).
La richiesta di pubblicazione, rilasciata dal ministro di culto competente (solo nel caso di matrimonio canonico–concordatario e acattolico), va inoltrata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove ha la residenza uno degli sposi.
Lo Stato Italiano riconosce i seguenti riti per la celebrazione del matrimonio:
- Matrimonio civile: si celebra dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato), in veste ufficiale, alla presenza di due testimoni;
- Matrimonio canonico concordatario: si celebra dinnanzi al Ministro di culto cattolico, o un suo delegato; produce effetti civili dal momento della trascrizione dell’atto, trasmesso dal Parroco all’Ufficiale dello Stato Civile, nei registri di matrimonio;
- Matrimonio acattolico: (riti ebraico–valdese–Chiese Cristiane Avventiste – Assemblee di Dio in Italia – Congregazione dei testimoni di Geova, etc.) è celebrato dal Ministro di Culto Acattolico, produce effetti civili, seguendo lo stesso iter del matrimonio concordatario.
A prescindere dal rito matrimoniale scelto dagli sposi, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni.
Modulistica:
- informativa;